(art. 3 cpv. 2 lett. b)
1Le disposizioni del presente allegato valgono per gli impianti a combustione che servono ai seguenti scopi:
2Non sono applicabili agli impianti a combustione nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione.
Gli impianti a combustione ai sensi della cifra 1 possono essere alimentati soltanto con combustibili ai sensi dell’allegato 5.
I seguenti impianti a combustione non sottostanno alla misurazione periodica ai sensi dell’articolo 13 capoverso 3:
f gli impianti per il riscaldamento d’ambiente locale alimentati con combustibili solidi, se viene impiegata unicamente legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettere a, b o d numero 1.
1Per ogni singolo focolare, le emissioni vanno misurate, a funzionamento costante, per i vari carichi termici importanti ai fini della valutazione: di solito sono tali almeno il carico termico minimo e massimo nei quali l’impianto viene fatto funzionare in condizioni normali d’esercizio.
2Negli impianti che vengono fatti funzionare con un ventilatore per la fuliggine o con analoghi dispositivi di depurazione le emissioni di polvere devono essere misurate e valutate su un periodo di trenta minuti. La misurazione deve comprendere la fase di depurazione.
1Se più focolari formano un’unità d’esercizio, per la limitazione delle emissioni di ogni singolo focolare è determinante la potenza termica (allegato 1 cifra 24) dell’intera unità d’esercizio (potenza termica totale).
2La potenza termica totale risulta dalla somma delle potenze termiche dei singoli focolari dell’unità d’esercizio.
3Se singoli focolari della stessa unità d’esercizio sono impiegati in varie combinazioni per coprire un fabbisogno di calore o di vapore variabile, la limitazione delle emissioni si deve di regola basare sulla potenza termica dei singoli focolari.
1Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con olio «extra leggero» non devono superare i seguenti valori:
| Impianti a combustione alimentati con olio «extra leggero» | |
|---|---|
| – Grandezza di riferimento: i valori limite delle sostanze nocive sotto forma di gas si riferiscono a un tenore di ossigeno nei gas di scarico del | 3 % vol |
| – Indice di fuliggine | 1 |
| – Monossido di carbonio (CO) | 80 mg/m3 |
| – Ossidi d’azoto (NOx), indicati come diossido d’azoto: | |
| a. radiatori con e senza emissione luminosa | 200 mg/m3 |
| b. impianti con temperatura del vettore termico superiore a 110 °C | 150 mg/m3 |
| c. altri impianti | 120 mg/m3 |
| – Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniaca1 | 30 mg/m3 |
| Osservazioni: 1 La presente limitazione delle emissioni concerne unicamente gli impianti muniti di un dispositivo di denitrificazione. |
2Per la limitazione delle emissioni di ossidi di zolfo sono applicabili i valori limite sul tenore di zolfo secondo l’allegato 5 cifra 11. Le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1 cifra 6 non sono applicabili per gli ossidi di zolfo.
3In deroga al capoverso 1, negli impianti con una potenza termica superiore a 300 MW, le emissioni di ossidi d’azoto, indicati come diossido d’azoto, non devono superare 100 mg/m3.
Qualora non fosse possibile rispettare il valore limite d’emissione di ossidi d’azoto di 150 mg/m3conformemente alla cifra 411, sia per ragioni tecniche o d’esercizio sia per ragioni di sopportabilità economica, l’autorità può fissare un valore limite meno severo per gli impianti nei quali il vettore termico ha una temperatura superiore a 150 °C. Le emissioni di ossidi d’azoto, indicati come diossido d’azoto, non devono comunque superare i 250 mg/m3.
1Le perdite di calore delle caldaie e dei generatori di vapore non devono superare i seguenti valori:
1. nella prima velocità 6 per cento
2. nella seconda velocità 8 per cento
1bisLe perdite di calore delle caldaie per produrre calore ambientale o acqua calda messe in servizio a partire dal 1° gennaio 2019 non devono superare il 4 per cento.
2Qualora non fosse possibile adempiere alle esigenze di cui al capoverso 1 sia per ragioni tecniche o d’esercizio sia per ragioni di sopportabilità economica, l’autorità può fissare valori limite meno severi per le caldaie e per i generatori di vapore nei quali la temperatura massima del vettore termico è superiore a 110 °C.
L’olio da riscaldamento «extra leggero Euro» non può essere impiegato negli impianti o nelle unità d’esercizio che sviluppano una potenza termica inferiore a 5 MW, se alimentati con tali combustibili.
1Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con olio «medio» o «pesante» non devono superare i seguenti valori:
| Potenza termica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| da 5 MW a 50 MW | da più di 50 MW a 100 MW | da più di 100 MW a 300 MW | oltre 300 MW | ||
| Olio da riscaldamento «medio» e «pesante» | |||||
| – Grandezza di riferimento: | |||||
| i valori limite si riferiscono a un tenore di ossigeno nei gas di scarico del | % vol | 3 | 3 | 3 | 3 |
| – Particelle solide in totale: | |||||
| per oli da riscaldamento con un tenore di zolfo massimo dell’1 % (massa): | mg/m3 | 80 | 10 | 10 | 10 |
| per altri oli da riscaldamento | mg/m3 | 50 | 10 | 10 | 10 |
| – Monossido di carbonio (CO) | mg/m3 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| – Ossidi di zolfo (SO | mg/m3 | 1700 | 350 | 200 | 150 |
| – Ossidi d’azoto (NO | mg/m3 | 150 | 150 | 150 | 100 |
| – Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniaca | mg/m3 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2Per quanto concerne gli ossidi di zolfo, il valore limite di emissione di 1700 mg/m3è considerato rispettato se nell’olio da riscaldamento impiegato il tenore di zolfo non supera l’1 per cento (% massa).
Gli oli da riscaldamento «medio» e «pesante» non possono essere impiegati negli impianti o nelle unità d’esercizio che sviluppano una potenza termica inferiore a 5 MW, se alimentati con tali combustibili.
1Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con carbone, mattonelle di carbone o coke non devono superare i seguenti valori:
| Potenza termica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fino a 70 kW | da più di 70 kW a 500 kW | da più di 500 kW a 1 MW | da più di 1 MW a 10 MW | da più di 10 MW a 100 MW | oltre 100 MW | ||
| Carbone, mattonelle di carbone, coke | |||||||
| – Grandezza di riferimento: | |||||||
| i valori limite si riferiscono a un tenore in ossigeno dei gas di scarico del | % vol | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| – Particelle solide in totale: | mg/m3 | 100 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| – Monossido di carbonio (CO) | mg/m3 | 2500 | 1000 | 1000 | 150 | 150 | 150 |
| – Ossidi di zolfo (SO | |||||||
| – focolari a turbolenza | mg/m3 | – | – | – | 350 | 350 | 200 |
| – altri impianti a combustione alimentati con carbone fossile | mg/m3 | – | – | – | 1300 | 350 | 150 |
| – altri impianti | mg/m3 | – | – | – | 1000 | 350 | 150 |
| – Ossidi d’azoto (NO | mg/m3 | – | – | – | 500 | 200 | 150 |
| – Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniaca1 | mg/m3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Osservazioni: – Nella tabella, il trattino indica che non è prescritta alcuna limitazione, né nell’allegato 3 né nell’allegato 1. 1 La presente limitazione delle emissioni concerne unicamente gli impianti muniti di un dispositivo di denitrificazione. |
2L’autorità fissa le limitazioni preventive delle emissioni di sostanze anorganiche prevalentemente sotto forma di polvere come i composti del cloro e del fluoro, secondo l’articolo 4; l’allegato 1 cifra 5 e le limitazioni delle emissioni di composti del cloro e del fluoro secondo l’allegato 1 cifra 6 non sono applicabili.
3In deroga al capoverso 1, per le termocucine collegate all’impianto di riscaldamento centrale e individuali si applica un valore limite d’emissione per il monossido di carbonio di 4000 mg/m3.
Per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale di cui alla cifra 22 lettera e e per le caldaie con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW alimentati con combustibili a base di carbone di cui alla cifra 513 si applicano per analogia le esigenze di cui alla cifra 524.
Negli impianti a combustione con una potenza termica inferiore a 1 MW possono essere impiegati soltanto carbone, mattonelle di carbone e coke con un tenore di zolfo non superiore all’1 per cento (% massa).
1Negli impianti alimentati con legna può essere bruciata solo legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 che, per tipo, qualità e umidità, è idonea all’incenerimento in tali impianti.
2Negli impianti che si caricano a mano con una potenza termica pari o inferiore a 40 kW e nei caminetti si può bruciare solo legna allo stato naturale, in pezzi, ai sensi dell’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettera a o d numero 1.
3Negli impianti a combustione automatici con una potenza termica pari o inferiore a 40 kW si può bruciare solo legna allo stato naturale ai sensi dell’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettere a, b o d numero 1.
1Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 non devono superare i seguenti valori:
| Potenza termica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| fino a 70 kW | da più di 70 kW a 500 kW | da più di 500 kW a 1 MW | da più di 1 MW a 10 MW | oltre 10 MW | ||
| Legna da ardere | ||||||
| – Grandezza di riferimento: | ||||||
| i valori limite si riferiscono a un tenore in ossigeno nei gas di scarico del | % vol | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| – Per la legna da ardere secondo l’all. 5 cifra 31 cpv. 1 lett. a, b o d n. 1 | ||||||
| – per le termocucine collegate all’impianto di riscaldamento centrale, le termocucine individuali e i forni di cottura per uso industriale: | ||||||
| – particelle solide in totale | mg/m3 | 100 | 50 | – | – | – |
| – monossido di carbonio (CO) | mg/m3 | 4000 | 4000 | – | – | – |
| – per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e le caldaie a carica manuale: | ||||||
| – particelle solide in totale | mg/m3 | 100 | 50 | – | – | – |
| – monossido di carbonio (CO) | mg/m3 | 2500 | 500 | – | – | – |
| – per le caldaie e i generatori di vapore a carica automatica: | ||||||
| – particelle solide in totale | mg/m3 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 |
| – monossido di carbonio (CO) | mg/m3 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 150 |
| – Per la legna da ardere secondo l’all. 5 cifra 31 cpv. 1 lett. c o d n. 2 | ||||||
| – particelle solide in totale | mg/m3 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 |
| – monossido di carbonio (CO) | mg/m3 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 150 |
| – Ossidi d’azoto (NO | mg/m3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 150 |
| – Sostanze organiche gassose, indicate come carbonio totale | mg/m3 | – | – | – | – | 50 |
| – Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniaca3 | mg/m3 | – | – | – | 30 | 30 |
| Osservazioni: – Nella tabella, il trattino indica che non è prescritta alcuna limitazione, né nell’allegato 3 né nell’allegato 1. 1 Per le stufe tradizionali costruite in opera secondo la norma EN 15544 (Stufe tradizionali piene in maiolica/intonacate costruite in opera – Dimensionamento)1si applicano le limitazioni delle emissioni di particelle solide e CO fino a 70 kW, indipendentemente dalla potenza termica. 2 Si veda l’allegato 1 cifra 6, valore limite per gli ossidi di azoto. 3 La presente limitazione delle emissioni concerne unicamente gli impianti muniti di un dispositivo di denitrificazione. |
2Le emissioni di ossidi di zolfo, indicate come anidride solforosa e riferite a un tenore in ossigeno nei gas di scarico del 6 %, non devono superare i seguenti valori:
3In deroga al capoverso 1, le emissioni di ossidi d’azoto indicate come diossido d’azoto e riferite a un tenore in ossigeno nei gas di scarico del 6 % non devono superare i seguenti valori:
4L’autorità fissa le limitazioni preventive delle emissioni di composti del cloro e di sostanze organiche sotto forma di gas, vapore o particelle secondo l’articolo 4; le limitazioni delle emissioni di composti del cloro secondo l’allegato 1 cifra 6 e le limitazioni delle emissioni di sostanze organiche secondo l’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.
5Sono salve le esigenze particolari secondo la cifra 523.
1Le caldaie a carica manuale con una potenza termica nominale pari o inferiore a 500 kW devono essere munite di un accumulatore di calore con un volume di almeno 12 litri per ogni litro di combustibile. Il volume non deve essere inferiore a 55 litri per kW di potenza termica nominale.
2Le caldaie a carica automatica con una potenza termica nominale pari o inferiore a 500 kW devono essere munite di un accumulatore di calore con un volume di almeno 25 litri per kW di potenza termica nominale. Sono eccettuate le caldaie per pellet con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW.
2bisL’autorità fissa la capacità di accumulazione per le caldaie con potenza termica nominale superiore a 500 kW. Se le caldaie sono utilizzate per produrre calore ambientale o per riscaldare l’acqua, devono essere munite di un accumulatore di calore con un volume di almeno 25 litri per kW di potenza termica nominale.
3In deroga ai capoversi 1, 2 e 2bis, l’autorità ha la facoltà di fissare una capacità di accumulazione inferiore se:
1Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale prodotti in serie di cui alla cifra 22 lettera f sono esentati da una misurazione di collaudo se è disponibile una dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del 1° novembre 20172sull’efficienza energetica (OEEne) che attesta che l’impianto soddisfa i requisiti di cui all’allegato 1.19 OEEne.
2Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale realizzati artigianalmente di cui alla cifra 22 lettera f sono esentati dalle misurazioni in occasione del collaudo se:
3Anche le stufe storiche meritevoli di protezione con un volume pari o inferiore a 0,4 m3e le termocucine realizzate artigianalmente sono esentate dalle misurazioni in occasione del collaudo se sono state costruite secondo le norme riconosciute della tecnica della combustione o dotate di un sistema di separazione delle polveri di cui al capoverso 2 lettera b.
4Per le caldaie con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW alimentate con legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettere a, b o d numero 1, nell’ambito dei controlli periodici degli impianti a combustione non devono essere misurate le emissioni di particelle solide.
5L’UFAM raccomanda procedure di misurazione e di valutazione idonee.
6Per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale non sottoposti a misurazioni periodiche conformemente alla cifra 22 lettera f, l’autorità controlla in particolare i residui di combustione e lo stato dell’impianto. La prima volta informa anche in merito all’uso corretto dell’impianto nonché all’impiego e allo stoccaggio del combustibile.
Per i sistemi di separazione delle polveri per gli impianti con una potenza termica superiore a 70 kW, di regola la disponibilità deve essere almeno del 90 per cento. La disponibilità è determinata in base al tempo di funzionamento dell’impianto.
1Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con combustibili gassosi non devono superare i seguenti valori:
| Impianti a gas alimentati con combustibili gassosi | |
|---|---|
| – Grandezza di riferimento: i valori limite si riferiscono a un tenore di ossigeno nei gas di scarico del | 3 % vol |
| – Monossido di carbonio (CO) | 100 mg/m3 |
| – Ossidi d’azoto (NOx), indicati come diossido d’azoto (NO | |
| a. radiatori con e senza emissione luminosa | 200 mg/m3 |
| b. impianti con temperatura del vettore termico superiore a 110 °C | 110 mg/m3 |
| c. altri impianti | 80 mg/m3 |
| – Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniaca1 | 30 mg/m3 |
| Osservazione: 1 La presente limitazione delle emissioni concerne unicamente gli impianti muniti di un dispositivo di denitrificazione. |
2In deroga al capoverso 1, le emissioni degli impianti a combustione con una potenza termica superiore a 50 MW non devono superare i seguenti valori:
a. Polvere 1. in caso di alimentazione con combustibili gassosi secondo l’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 lettere b–e 10 mg/m3
2. in caso di alimentazione con combustibili gassosi secondo l’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 lettera a 5 mg/m3
b. Ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa 1. in caso di alimentazione con combustibili gassosi secondo l’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 lettere a e c–e 35 mg/m3
2. in caso di alimentazione con combustibili gassosi secondo l’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 lettera b 5 mg/m3
c. Ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come
diossido d’azoto 100 mg/m3
1Qualora non fosse possibile rispettare il valore limite d’emissione di ossidi d’azoto di 110 mg/m3ai sensi della cifra 61, sia per ragioni tecniche o d’esercizio, sia per ragioni di sopportabilità economica, l’autorità può fissare un valore limite meno severo per gli impianti nei quali la temperatura del vettore termico è superiore a 150 °C. Le emissioni di ossidi d’azoto, indicati come diossido d’azoto, non devono comunque superare i 200 mg/m3.
2In deroga alla cifra 61 e per quanto concerne gli ossidi d’azoto, per gli impianti a gas alimentati con combustibili gassosi ai sensi dell’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 lettere b, d ed e valgono i valori limite ai sensi dell’allegato 3 cifra 411.
3Per gli scaldacqua ad azione istantanea a gas e per gli scaldacqua a gas ad accumulazione non valgono le limitazioni delle emissioni di ossidi d’azoto secondo gli allegati 1 cifra 6 e 3 cifra 61; non vengono ordinate limitazioni preventive delle emissioni secondo l’articolo 4.
1Le perdite di calore delle caldaie e dei generatori di vapore non devono superare i seguenti valori:
1. nella prima velocità 6 per cento
2. nella seconda velocità 8 per cento
1bisLe perdite di calore delle caldaie per la produzione di calore ambientale o il riscaldamento dell’acqua messe in servizio a partire dal 1° gennaio 2019 non devono superare il 4 per cento.
2Qualora non fosse possibile adempiere alle esigenze di cui al capoverso 1 sia per ragioni tecniche o d’esercizio sia per ragioni di sopportabilità economica, l’autorità può fissare valori limite meno severi per le caldaie e per i generatori di vapore nei quali la temperatura massima del vettore termico è superiore a 110 °C.
1Per gli impianti a combustione alimentati con combustibili liquidi secondo l’allegato 5 cifra 13 valgono le esigenze di cui alla cifra 41.
2I combustibili secondo l’allegato 5 cifra 13 possono essere bruciati in impianti con una potenza termica inferiore a 350 kW se:
Per gli impianti a combustione che possono essere alimentati alternativamente con combustibili diversi è determinante la limitazione delle emissioni del combustibile impiegato di volta in volta.
1Per gli impianti a combustione alimentati contemporaneamente con combustibili diversi, le concentrazioni d’emissione non devono superare il valore limite di miscela per combustibili misti.
2Il valore limite di miscela per combustibili misti è calcolato mediante la formula seguente:
Gm=G1×E1Etot+G2×E2(21−B1)Etot(21−B2)+⋯+Gn×En(21−B1)Etot(21−Bn)
dove:
Gm = valore limite di miscela per combustibili misti, riferito ad un tenore in ossigeno B1
G1, G2… Gn = valore limite d’emissione dei diversi combustibili4
E1, E2… En = energia fornita all’ora dai singoli combustibili
Etot = E1+ E2+ … + En
B1, B2… Bn = grandezze di riferimento (tenore in ossigeno al quale si riferisce il valore limite d’emissione del primo, del secondo e degli altri combustibili)
3Per calcolare il tasso d’emissione determinante dello zolfo, occorre procedere per analogia secondo il capoverso 2.
Questa norma può essere consultata gratuitamente e ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;www.snv.ch. ↩
RS 730.02 ↩
Questa norma può essere consultata gratuitamente e ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;www.snv.ch. ↩
Osservazione: Come valori limite d’emissione per gli ossidi di zolfo valgono: a. per l’olio da riscaldamento «extra leggero»: G = 330 mg/m3, riferito ad un tenore di ossigeno dei gas di scarico del 3 per cento (% vol); b. per il gas: G = 38 mg/m3, riferito ad un tenore di ossigeno dei gas di scarico del 3 per cento (% vol). ↩
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.
0 commentaries