(art. 3 cpv. 2 lett. c)
Le disposizioni del presente allegato si applicano alle macchine di cantiere e ai relativi sistemi di filtri antiparticolato di cui all’articolo 19a nonché alle macchine e agli apparecchi con motore a combustione interna di cui all’articolo 20b .
1Le emissioni delle macchine di cantiere devono soddisfare, in riferimento all’anno di fabbricazione, le esigenze definite per le macchine mobili non stradali secondo la direttiva 97/68/CE1.
2Le emissioni delle macchine di cantiere non devono inoltre superare 1×10121/kWh di particelle solide di diametro superiore a 23 nm nei gas di scarico, misurate secondo lo stato della tecnica riconosciuto, segnatamente in base al programma UN/ECE sulla misurazione delle particelle2e in base ai cicli di prova della direttiva 97/68/CE.
2bisLe esigenze di cui ai capoversi 1 e 2 si considerano rispettate se la macchina di cantiere soddisfa i requisiti di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2016/16283.
3Le esigenze di cui al capoverso 2 si considerano soddisfatte se la macchina di cantiere è munita di un sistema di filtro antiparticolato che soddisfa le esigenze di cui al numero 32.
1I sistemi di filtri antiparticolato per le macchine di cantiere devono:
2I metodi di misura e lo svolgimento delle prove sono stabiliti in base allo stato della tecnica riconosciuto, segnatamente secondo la norma SN 2772064oppure secondo il regolamento n. 132 UN/ECE5.
1I fabbricanti o gli importatori devono applicare su ogni macchina di cantiere e su ogni sistema di filtro antiparticolato un contrassegno ben visibile, resistente e chiaramente leggibile. Tale contrassegno deve contenere i seguenti dati:
2Il contrassegno della macchina di cantiere deve contenere inoltre i seguenti dati:
3Se una macchina di cantiere già in circolazione viene equipaggiata successivamente con un sistema di filtro antiparticolato, l’installatore del sistema di filtro antiparticolato deve munire la macchina di cantiere di un contrassegno contenente i dati di cui ai capoversi 1 e 2.
4Le macchine di cantiere con motori che figurano nella lista delle famiglie di motori di cui all’articolo 19b capoverso 2 non necessitano di targhetta di identificazione sul sistema di filtro antiparticolato.
1Il detentore o il gestore di una macchina di cantiere deve eseguire o far eseguire la manutenzione del sistema antinquinamento almeno una volta ogni 24 mesi. Egli deve conservare i risultati di detta manutenzione per almeno 2 anni e, se richiesto, esibirli alle autorità.
2Le macchine di cantiere non sono soggette al controllo periodico ai sensi dell’articolo 13 capoverso 3. L’autorità verifica a campione i risultati della manutenzione del sistema antinquinamento. In caso di sospetto di emissioni eccessive di particolato, essa può ordinare una nuova manutenzione del sistema antinquinamento.
1I motori a combustione interna delle macchine e degli apparecchi devono rispettare le esigenze applicabili secondo il regolamento (UE) 2016/16286.
2Le limitazioni delle emissioni di cui all’allegato 1 non sono applicabili.
1I detentori o i gestori di macchine o apparecchi con motore a combustione interna devono eseguire o far eseguire la manutenzione del sistema antinquinamento ogni 24 mesi. Devono conservare i risultati di detta manutenzione per almeno due anni e, se richiesto, esibirli alle autorità. L’UFAM emana raccomandazioni.
2Le macchine e gli apparecchi con motore a combustione interna non sono soggetti al controllo periodico di cui all’articolo 13 capoverso 3. L’autorità verifica a campione i risultati della manutenzione del sistema antinquinamento. In caso di sospetto di emissioni eccessive, può ordinare una nuova manutenzione del sistema antinquinamento.
GU L 059 del 27.02.1998, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2012/46/UE, GU L 353 del 06.12.2012, pag. 80. ↩
Regolamento n. 49 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) del 15 aprile 1982 - Prescrizioni uniformi relative ai provvedimenti da prendere contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotte dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro le emissioni di inquinanti gassosi prodotte dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli; modificato l’ultima volta dal supplemento 8 alla serie di modifiche 4 in vigore dal 22 gennaio 2015, allegato 4C - Metodo di prova per misurare il numero di particelle. Fonte:www.unece.org. Questo regolamento può essere consultato gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’ambiente, Worblentalstrasse 68, 3063 Ittigen. ↩
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 19b cpv. 1bis. ↩
Questa norma può essere consultata gratuitamente e ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;www.snv.ch. ↩
Regolamento n. 132 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) del 17 giugno 2014 - Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi retrofit di controllo delle emissioni (REC) per veicoli utilitari pesanti, trattori agricoli e forestali nonché macchine e apparecchi mobili, equipaggiati di motori ad accensione e compressione; modificato dalla serie di modifiche 1 in vigore dal 22 gennaio 2015 (add. 131 rev. 1). Fonte:www.unece.org. Questo regolamento può essere consultato gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’ambiente, Worblentalstrasse 68, 3063 Ittigen. ↩
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 19b cpv.1bis. ↩
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