(art. 40 cpv. 1)
Valori limite d’esposizione al rumore dei treni
1 Campo d’applicazione
1I valori limite d’esposizione di cui alla cifra 2 valgono per il rumore dei treni a scartamento normale e a scartamento ridotto.
2Il rumore prodotto dalla circolazione dei treni sulle strade è equiparato al rumore del traffico stradale (allegato 3 cifra 1).
3Il rumore prodotto dalle funicolari, dalle officine ferroviarie, dagli impianti di produzione d’energia e dagli impianti ferroviari similari è equiparato al rumore prodotto dagli impianti dell’industria e delle arti e mestieri (allegato 6 cifra 1).
2 Valori limite d’esposizione al rumore
3 Determinazione del livello di valutazione
31 Principi
1Il livello di valutazione del rumore Lr dei treni è calcolato a partire dai livelli di valutazione parziali del rumore della circolazione dei treni (Lr1) e del rumore dell’esercizio di manovra (Lr2) con la formula seguente:
Lr = 10 ⋅ log (1001,⋅Lr1+ 1001,⋅Lr2)
2Il livello di valutazione parziale Lr1 è la somma del livello energetico medio Leq,f, ponderato A, prodotto dalla circolazione dei treni e della correzione del livello K1:
Lr1 = Leq,f + K1
3Il livello di valutazione parziale Lr2 è la somma del livello energetico medio Leq,r, ponderato A, prodotto dall’esercizio di manovra e della correzione del livello K2:
Lr2 = Leq,r + K2
4I livelli di valutazione parziali Lr1 e Lr2 sono determinati per l’esercizio medio diurno e notturno.
32 Esercizio medio diurno e notturno
1L’esercizio medio diurno e l’esercizio medio notturno sono la media annuale della circolazione dei treni e dell’esercizio di manovra rispettivamente fra le ore 6 e le 22 e fra le ore 22 e le 6.
2La circolazione dei treni comprende tutte le corse dei treni che circolano secondo l’orario o secondo le necessità, comprese le corse di servizio.
3L’esercizio di manovra comprende tutte le operazioni di smistamento e d’esercizio necessarie alla scomposizione e alla composizione dei treni.
4La circolazione dei treni e l’esercizio di manovra sono determinati nel modo seguente:
- nel caso di impianti ferroviari esistenti, in base all’orario e ai dati sull’esercizio;
- nel caso di impianti ferroviari costruendi o modificandi, sulla base delle previsioni sullo sviluppo dell’esercizio.
33 Correzioni del livello
1La correzione del livello K1 per il rumore della circolazione dei treni è calcolata con la formula seguente:
K1 = –15 per N < 7,9
K1 = 10 ⋅ log (N/250) per 7,9 ≤ N ≤ 79
K1 = −5 per N > 79
Dove N rappresenta il numero di treni in circolazione durante il giorno o la notte.
2La correzione del livello K2 per il rumore dell’esercizio di manovra tiene conto della frequenza e dell’udibilità di tutti i fenomeni sonori composti da impulsi, toni e stridii e comporta: