Il Consiglio federale istituisce un’organizzazione d’intervento nel caso di eventi che possono provocare, per la popolazione, un pericolo dovuto a un aumento della radioattività.
L’organizzazione d’intervento ha in particolare i compiti seguenti:
allestisce prognosi sui pericoli per la popolazione in caso di evento particolare;
segue l’ampiezza e l’evoluzione della radioattività accresciuta e valuta le ripercussioni possibili sull’uomo e sull’ambiente;
in caso di pericolo immediato, ordina i necessari provvedimenti d’urgenza e ne sorveglia l’esecuzione.
Il Consiglio federale disciplina le modalità. Provvede affinché l’organizzazione d’intervento:
informi i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni sul grado del pericolo e proponga loro i necessari provvedimenti protettivi;
informi la popolazione.
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