Il Consiglio federale può:
- sottoporre all’obbligo della licenza qualsiasi altra attività implicante una messa in pericolo da radiazioni ionizzanti;
- esonerare dall’obbligo della licenza le attività di cui all’articolo 28 lettera a o b, se può essere escluso qualsiasi pericolo da radiazioni ionizzanti;
- stabilire le condizioni alle quali determinati tipi di oggetti, impianti e apparecchi, che contengono sostanze radioattive o che possono emanare radiazioni ionizzanti, possono, previo esame del modello standardizzato, essere omologati o ammessi limitatamente per determinate applicazioni.