In complemento alle disposizioni della presente legge sono applicabili in particolare:
- 1 per gli impianti nucleari, i beni nucleari e le scorie radioattive, la legge federale del 21 marzo 20032sull’energia nucleare;
- per i danni d’origine nucleare causati da impianti nucleari o dal trasporto di materie nucleari, la legge del 18 marzo 19833sulla responsabilità civile in materia nucleare;
- per il trasporto di sostanze radioattive all’esterno dell’area dell’impresa, le prescrizioni della Confederazione sul trasporto di merci pericolose.