La licenza è rilasciata se:
- il richiedente o un perito da lui incaricato (art. 16) dispone delle necessarie qualificazioni tecniche;
- l’impresa dispone di un numero adeguato di periti;
- il richiedente e i periti garantiscono un esercizio sicuro;
- l’impresa ha concluso un’assicurazione di responsabilità civile sufficiente;
- gli impianti e le attrezzature corrispondono allo stato della scienza e della tecnica per quanto concerne la radioprotezione;
- la radioprotezione secondo la presente legge e le disposizioni esecutive è garantita.