814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
L’autorità preposta al rilascio delle licenze valuta con procedura ordinaria le attività e le sorgenti di radiazioni soggette all’obbligo della licenza, fatti salvi gli articoli 14 e 15.
Esamina i documenti presentati quanto a completezza, forma, contenuto e portata.
Decide se sono necessari vincoli di dose riferiti alla sorgente per la popolazione e li stabilisce nella licenza.
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