814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
L’UFSP può valutare con procedura semplificata le attività soggette all’obbligo della licenza che comportano un potenziale di rischio esiguo per l’essere umano e l’ambiente. Ciò riguarda in particolare:
le applicazioni in medicina situate nell’ambito di dose debole (art. 26 lett. a);
il funzionamento di impianti dotati di dispositivi di protezione totale o parziale.
Nella procedura semplificata, l’UFSP esamina solamente la completezza e la forma dei documenti presentati.
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