814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
L’UFSP può rilasciare un’omologazione per sorgenti di radiazioni che comportano un potenziale di rischio particolarmente esiguo per l’essere umano e l’ambiente (art. 29 let. c LRaP), specialmente se:
mediante la costruzione o mediante provvedimenti, si impedisce che le persone siano esposte a radiazioni o contaminate in modo inammissibile; e
si garantisce che, al termine del periodo d’impiego, siano effettivamente consegnate al centro di raccolta della Confederazione quali scorie radioattive se ciò fosse necessario.
L’UFSP esamina i documenti presentati quanto a completezza, forma, contenuto e portata.
Sottopone a una prova di omologazione le sorgenti di radiazioni per cui è prevista questa omologazione. A tale scopo, può avvalersi di altri servizi.
Nel rilasciare un’omologazione stabilisce:
a quali condizioni il materiale radioattivo può essere manipolato;
se e in che modo, al termine del periodo d’impiego, il materiale radioattivo deve essere consegnato al centro di raccolta della Confederazione come scorie radioattive;
se e in che modo le sorgenti di radiazioni devono essere contrassegnate da un apposito segnale definito dall’UFSP.
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