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Commenti: Art. 16 | Omnilex
Law
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ORaP · Ordinanza sulla radioprotezione
Art. 16
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Art. 16
814.501
ORaP
Federal Council Ordinance
1 gen 2018
Fonte originale
L’autorità preposta al rilascio delle licenze limita la validità a un massimo di dieci anni.
Essa comunica la propria decisione ai richiedenti, ai Cantoni interessati e all’autorità di vigilanza.
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