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Commenti: Art. 17 | Omnilex
Law
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ORaP · Ordinanza sulla radioprotezione
Art. 17
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Art. 17
814.501
ORaP
Federal Council Ordinance
1 gen 2018
Fonte originale
Se un’attività concerne entrambe le autorità preposte al rilascio delle licenze, le procedure possono essere riunite.
È considerata autorità direttiva quella a cui, in funzione dei documenti presentati, la domanda si riferisce in misura preponderante.
L’autorità direttiva stabilisce la procedura d’intesa con l’altra autorità preposta al rilascio delle licenze.
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