814.600OPSRFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
I rifiuti biogeni devono essere riciclati esclusivamente come materiale oppure mediante fermentazione, a condizione che:
vi si prestino in ragione delle loro caratteristiche e soprattutto del loro contenuto di sostanze nutritive e sostanze nocive;
siano stati raccolti separatamente; e
il loro riciclaggio non sia vietato da altre prescrizioni del diritto federale.
I rifiuti biogeni che non devono essere riciclati secondo quanto disposto nel capoverso 1 devono essere avviati, ove possibile e opportuno, al recupero energetico o sottoposti a trattamento termico in impianti idonei. In tale contesto, ne deve essere sfruttato il contenuto energetico.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.