814.600OPSRFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’autorità cantonale presenta all’UFAM un rapporto annuale in merito:
alle quantità di sostanza secca di fanghi di depurazione e di farine animali e ossee utilizzate per il recupero del fosforo;
alla quantità di fosforo recuperata; e
alle quantità di sostanza secca di fanghi di depurazione e di farine animali e ossee utilizzate per il riciclaggio materiale combinato con quello energetico o per il solo riciclaggio energetico.
Ogni otto–dieci anni, l’UFAM verifica, d’intesa con i Cantoni e i rami interessati, l’adeguatezza della quantità di fosforo da recuperare secondo l’articolo 15a capoversi 2 e 3 e propone al DATEC le misure del caso.
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