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Commenti: Art. 18 | Omnilex
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OPSR · Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti
Art. 18
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814.600
OPSR
Federal Council Ordinance
1 gen 2016
Fonte originale
Il suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore dev’essere riciclato nella misura più completa possibile, se:
in ragione delle sue caratteristiche, si presta al riciclaggio previsto;
è conforme ai valori indicativi di cui agli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del 1° luglio 1998
1
contro il deterioramento del suolo (O suolo); e
non contiene sostanze estranee né organismi alloctoni invasivi.
Il riciclaggio del suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore dev’essere effettuato conformemente agli articoli 6 e 7 O suolo.
Footnotes
RS
814.12
↩
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