814.600OPSRFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
I rifiuti di mercurio di cui all’articolo 3 lettera fbis numeri 1 e 2 devono essere smaltiti in modo rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica.
I rifiuti di mercurio di cui all’articolo 3 lettera fbis numero 3 devono essere trattati e depositati in modo rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica.
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