Gli impianti per il trattamento termico dei rifiuti possono essere costruiti o la loro capacità può essere potenziata se le installazioni garantiscono che:1
- non fuoriescano gas di scarico diffusi;
- 2 negli impianti in cui sono trattati rifiuti liquidi aventi un punto d’infiammabilità inferiore a 60 °C e rifiuti speciali infettivi, tali rifiuti possano essere separati dagli altri rifiuti e, per quanto possibile, immessi il più direttamente possibile nell’area in cui avviene il trattamento termico;
- 3 negli impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani o altri rifiuti di composizione analoga, almeno l’80 per cento del contenuto energetico venga impiegato al di fuori degli impianti; l’utilizzo di energia per la cattura di CO
2dai fumi è considerato impiego al di fuori degli impianti.