814.600OPSRFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
All’ubicazione di discariche e alle relative opere di costruzione si applicano i requisiti di cui all’allegato 2.
Le discariche di tipo E non possono essere sotterranee. Altre discariche possono essere sotterranee, previa approvazione dell’UFAM, se:
i rifiuti sono depositati in cavità stabili fino alla fine della fase di manutenzione postoperativa;
si fornisce la prova che le discariche, con eccezione di quelle di tipo A, non possono essere nocive per l’ambiente fino al termine della fase di manutenzione postoperativa;
trattandosi di discariche di tipo D, vi sono depositate esclusivamente scorie provenienti da impianti nei quali vengono inceneriti rifiuti urbani o rifiuti di composizione analoga e viene impedita la formazione di gas mediante misure idonee.
Se secondo le prescrizioni della legislazione sulla protezione delle acque è ammesso modificare il tracciato di un corso d’acqua per realizzare una discarica:
il corso d’acqua dev’essere fatto defluire intorno alla discarica;
dev’essere garantito che non vi siano infiltrazioni all’interno della discarica.
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