814.600OPSRFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’autorità cantonale rilascia un’autorizzazione per l’esercizio di una discarica o di un compartimento se:
le opere di costruzione relative alla discarica sono state realizzate conformemente ai piani d’esecuzione approvati;
è presente un regolamento operativo secondo l’articolo 27 capoverso 2; e
è presente un piano preliminare in vista della chiusura ed è fornita la prova della copertura dei costi per la chiusura secondo tale piano nonché per la fase postoperativa che si renderà presumibilmente necessaria.
L’autorità cantonale verifica che le disposizioni di cui al capoverso 1 lettera a siano rispettate basandosi sulla documentazione fornita dal richiedente e controllando in loco le opere di costruzione relative alla discarica.
eventuali limitazioni dei rifiuti ammessi secondo l’allegato 5;
le misure da adottare per rispettare i requisiti relativi all’esercizio conformemente all’articolo 27 capoverso 1, in particolare la frequenza dei controlli;
la sorveglianza dell’acqua d’infiltrazione raccolta e, se necessario, delle acque sotterranee di cui all’articolo 41;
se del caso, i controlli dei dispositivi di captazione e smaltimento dei biogas e le analisi dei gas della discarica conformemente all’articolo 53 capoverso 5;
altre restrizioni o condizioni necessarie per rispettare la legislazione sulla protezione dell’ambiente e delle acque.
L’autorità cantonale limita la durata dell’autorizzazione d’esercizio a cinque anni al massimo.
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