814.610OTRifFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
Le aziende fornitrici non possono miscelare o diluire rifiuti speciali ai fini della consegna.
Possono aggiungere additivi ai rifiuti speciali, previo consenso dell’impresa di smaltimento, se in questo modo:
vengono ridotti i rischi connessi con il trasporto; e
lo smaltimento non è reso più difficile.
L’autorità cantonale può autorizzare le aziende fornitrici che consegnano regolarmente ingenti quantità di rifiuti speciali a miscelare o diluire rifiuti speciali se questa operazione:
non avviene allo scopo di assoggettare i rifiuti a prescrizioni meno severe riducendo il tenore di sostanze nocive;
è opportuna per motivi aziendali; e
non aumenta il carico ambientale.
Le imprese di smaltimento possono miscelare o diluire rifiuti speciali ai fini della consegna se ciò non avviene allo scopo di assoggettare i rifiuti a prescrizioni meno severe riducendo il tenore di sostanze nocive.
Per la miscelazione e la diluizione di altri rifiuti soggetti a controllo si applicano le prescrizioni dell’ordinanza del 4 dicembre 20151sui rifiuti.2