814.610OTRifFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
Per la consegna di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento, le aziende fornitrici devono utilizzare i moduli di accompagnamento secondo l’allegato 1 e compilarli con le indicazioni richieste.1
Non sono necessari moduli di accompagnamento per i rifiuti speciali:
consegnati in quantità fino a 50 kg, compreso il contenitore, per codice di rifiuto e quantità conferita (piccole quantità); per la consegna di rifiuti speciali legati al particolare tipo di attività dell’azienda fornitrice, questa deve indicare all’impresa di smaltimento il proprio nome e il proprio indirizzo o il proprio numero d’esercizio (art. 40 cpv. 1) e conservare per almeno cinque anni un documento dal quale risulti l’avvenuta consegna; fa eccezione la consegna di rifiuti secondo le lettere da b a e;
consegnati al commerciante che ha fornito il prodotto, al fabbricante o all’importatore del prodotto senza modificarne la composizione e nell’imballaggio originale (restituzione merci);
destinati al deposito intermedio presso un’altra unità locale della stessa impresa se si tratta di prodotti che l’impresa fornisce nella vendita al minuto e riprende come rifiuti dalle economie domestiche;
2 raccolti presso aziende fornitrici e avviati allo smaltimento su incarico del Cantone se si tratta di prodotti che le imprese forniscono nella vendita al minuto e riprendono come rifiuti dalle economie domestiche;
destinati al deposito intermedio presso imprese che non necessitano di un’autorizzazione secondo l’articolo 8.
Le aziende fornitrici devono fornire al trasportatore e all’impresa di smaltimento altre indicazioni sulla provenienza, sulla composizione e sulle caratteristiche dei rifiuti se tali indicazioni sono necessarie per la protezione dell’ambiente, del personale o degli impianti dell’impresa di smaltimento o per smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 193). ↩
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