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Art. 18

814.621OIBFederal Council Ordinance1 gen 2001Fonte originale

I produttori e gli importatori di bevande devono comunicare all’UFAM entro la fine di febbraio di ogni anno e secondo le specificazioni da esso richieste:

  1. il volume di bevande prodotte o importate per il consumo in Svizzera l’anno precedente, distinguendo tra imballaggi riutilizzabili e imballaggi non riutilizzabili, nonché secondo i materiali utilizzati per la loro fabbricazione e i tipi di bevande;
  2. il peso degli imballaggi non riutilizzabili ma riciclabili, utilizzati l’anno precedente per le bevande prodotte o importate per il consumo in Svizzera, distinguendo secondo i materiali utilizzati per la loro fabbricazione e i tipi di bevande.

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