814.621OIBFederal Council Ordinance1 gen 2001Fonte originale
I commercianti, produttori e importatori che consegnano ai consumatori bevande in imballaggi non riutilizzabili in PET o in metallo e che non assicurano, mediante contributi finanziari a un’organizzazione privata, lo smaltimento di tutti gli imballaggi da loro consegnati sono tenuti a:
riprendere tali imballaggi non riutilizzabili in tutti i punti vendita e durante l’intero orario d’apertura;
conferirli al riciclaggio a proprie spese; e
indicare chiaramente nei punti vendita, in un luogo ben visibile, che li riprendono.
Sono fatte salve misure particolari del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) giusta l’articolo 8.
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