814.621OIBFederal Council Ordinance1 gen 2001Fonte originale
La quota di riciclaggio degli imballaggi per bevande in vetro, in PET e in alluminio deve raggiungere almeno il 75 per cento per ciascun tipo di materiale. La quota di riciclaggio di un dato materiale corrisponde alla percentuale d’imballaggi riciclati durante un anno civile per rapporto al peso totale di imballaggi non riutilizzabili, fabbricati nel materiale in questione e consegnati per l’impiego in Svizzera.
Se la quota di riciclaggio non viene raggiunta, il DATEC può obbligare i commercianti, produttori e importatori a:
prelevare un deposito minimo sugli imballaggi non riutilizzabili fabbricati nei materiali in questione;
riprendere tali imballaggi contro rimborso del deposito; e
conferire al riciclaggio, a proprie spese, gli imballaggi ripresi.
Il DATEC può limitare l’obbligo di prelevare un deposito agli imballaggi che costituiscono la causa principale della quota di riciclaggio insufficiente. Può stabilire eccezioni all’obbligo del deposito se il riciclaggio degli imballaggi è garantito in altro modo.
Se in un anno i produttori e gli importatori consegnano più di 100 t d’imballaggi non riutilizzabili ma riciclabili e fabbricati in un materiale diverso dal vetro, dal PET, dall’alluminio o dal PVC, il DATEC può fissare anche per tale materiale una quota minima di riciclaggio e ordinare misure giusta il capoverso 2.
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