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Art. 11a

814.710ORNIFederal Council Ordinance1 feb 2000Fonte originale
  1. Il titolare di un impianto di trasmissione per la telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza filo deve notificare all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM):
    1. i dati indicati dall’UFCOM d’intesa con i competenti servizi della protezione dell’ambiente riportati nella versione autorizzata o notificata della scheda dei dati sul sito: entro 14 giorni dalla conclusione della procedura di autorizzazione o di notifica, ma al più tardi entro la messa in esercizio;
    2. la data in cui l’impianto è messo in esercizio in base alla scheda dei dati sul sito: entro la messa in esercizio;
    3. i dati di esercizio attuali: in un intervallo definito dall’UFCOM, ma almeno ogni 14 giorni.
  2. Per gli impianti che comprendono antenne di trasmissione di più gestori, i dati di cui al capoverso 1 lettera c sono notificati dai rispettivi gestori.

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