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Art. 11b

814.710ORNIFederal Council Ordinance1 feb 2000Fonte originale
  1. L’UFCOM gestisce un sistema d’informazione elettronico per la registrazione dei dati di cui all’articolo 11a capoverso 1.
  2. Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza e della vigilanza, i titolari di un impianto di trasmissione per la telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza filo come pure i gestori nei casi di cui all’articolo 11a capoverso 2 sono autorizzati al trattamento dei dati contenuti nel sistema d’informazione, nella misura in cui ciò è necessario per l’adempimento dei loro compiti e obblighi legali.
  3. L’UFCOM concede l’accesso online agli aventi diritto di cui al capoverso 2.

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