814.710ORNIFederal Council Ordinance1 feb 2000Fonte originale
L’UFCOM gestisce un sistema d’informazione elettronico per la registrazione dei dati di cui all’articolo 11a capoverso 1.
Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza e della vigilanza, i titolari di un impianto di trasmissione per la telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza filo come pure i gestori nei casi di cui all’articolo 11a capoverso 2 sono autorizzati al trattamento dei dati contenuti nel sistema d’informazione, nella misura in cui ciò è necessario per l’adempimento dei loro compiti e obblighi legali.
L’UFCOM concede l’accesso online agli aventi diritto di cui al capoverso 2.
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