Negli impianti fissi utilizzati dall’esercito, la Confederazione esegue il controllo delle derrate alimentari, per quanto possibile, per il tramite delle autorità cantonali di esecuzione.
Per il rimanente, l’esercito stesso provvede affinché le esigenze della presente legge siano rispettate.
Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura.
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