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Commenti: Art. 42 | Omnilex
Law
/
Art. 42
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Art. 42
817.0
LDerr
Federal Act
1 mag 2017
Fonte originale
La Confederazione vigila sull’esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.
Coordina le misure esecutive e l’attività informativa ed emana piani nazionali di controllo e di emergenza.
Ai fini del coordinamento, la Confederazione può:
obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure esecutive adottate e sui risultati di controlli e analisi;
prescrivere ai Cantoni l’adozione di misure concrete volte a unificare l’esecuzione;
in situazioni straordinarie, ordinare ai Cantoni di adottare misure concrete.
L’autorità federale competente può:
coordinare e sostenere gli esperimenti collettivi delle autorità cantonali di esecuzione;
effettuare propri esperimenti collettivi in collaborazione con le autorità cantonali di esecuzione.
Il Consiglio federale coordina l’esecuzione della presente legge segnatamente con l’esecuzione delle leggi seguenti:
legge federale del 16 dicembre 2005
1
sulla protezione degli animali;
legge del 15 dicembre 2000
2
sugli agenti terapeutici;
legge del 21 marzo 2003
3
sull’ingegneria genetica;
legge del 28 settembre 2012
4
sulle epidemie;
legge del 29 aprile 1998
5
sull’agricoltura;
legge del 1° luglio 1966
6
sulle epizoozie.
Footnotes
RS
455
↩
RS
812.21
↩
RS
814.91
↩
RS
818.101
↩
RS
910.1
↩
RS
916.40
↩
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