L’autorità competente può delegare a terzi, segnatamente a imprese e organizzazioni, compiti nell’ambito dei controlli ufficiali. A tale scopo può istituire apposite organizzazioni.
Per esercitare la loro attività i terzi devono essere:
accreditati;
riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; o
autorizzati o riconosciuti in altro modo dalla legislazione federale.
Il Consiglio federale disciplina secondo quale norma deve avvenire l’accreditamento.
L’autorità competente delimita i compiti e le competenze che delega a terzi. I terzi non possono ordinare misure.
Il Consiglio federale e i Cantoni possono autorizzare i terzi incaricati a fatturare emolumenti adeguati per la loro attività nel quadro della presente legge. La tariffa di tali emolumenti deve essere approvata dal Dipartimento federale dell’interno.
La collaborazione di terzi soggiace alla vigilanza statale. I terzi rendono conto all’autorità delegante della gestione e della contabilità relative ai compiti o alle competenze che sono stati loro delegati.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.