Le autorità federali competenti e le autorità cantonali, nonché i terzi di cui al capoverso 2 lettere c e d, si forniscono vicendevolmente i dati necessari al fine di poter:
adempiere i compiti affidati loro dalla legislazione sulle derrate alimentari;
soddisfare gli obblighi di presentare un rapporto previsti da trattati internazionali nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso.
Il Consiglio federale disciplina:
le modalità dello scambio di dati;
la forma nella quale mettere a disposizione tali dati;
lo scambio di dati con terzi cui sono stati affidati compiti ufficiali secondo l’articolo 55;
lo scambio di dati con terzi cui sono stati affidati compiti secondo gli articoli 14–16, 18, 64 e 180 della legge del 29 aprile 19981sull’agricoltura.