Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura per lo scambio di dati personali con autorità e istituzioni estere, nonché con organizzazioni internazionali.
I dati concernenti procedimenti amministrativi e penali possono essere trasmessi ad autorità e istituzioni estere, nonché a organizzazioni internazionali, soltanto se:
lo esigono trattati internazionali o risoluzioni di organizzazioni internazionali; oppure
è assolutamente necessario per scongiurare pericoli che minacciano direttamente la salute.
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