817.02ODerrFederal Council Ordinance1 mag 2017Fonte originale
Le aziende che fabbricano, trasformano, trattano, depositano o consegnano derrate alimentari di origine animale necessitano dell’autorizzazione da parte della competente autorità cantonale di esecuzione.
Non necessitano di alcuna autorizzazione:
le aziende che operano soltanto nel settore della produzione primaria;
le aziende che svolgono soltanto attività di trasporto;
le aziende che depositano soltanto derrate alimentari di origine animale per le quali non esiste alcun disciplinamento relativo alla temperatura;
le aziende di commercio al dettaglio che si limitano a consegnare le derrate alimentari di origine animale direttamente ai consumatori;
le aziende di commercio al dettaglio che consegnano derrate alimentari di origine animale ad altre aziende alimentari limitandosi a depositarle o a trasportarle;
le aziende di commercio al dettaglio che consegnano derrate alimentari di origine animale ad altre aziende di commercio al dettaglio, qualora si tratti di un’attività accessoria a livello locale e di portata ristretta;
le aziende che fabbricano, trasformano, trattano, depositano o consegnano soltanto derrate alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti a base di carne, gelatina, collagene, stomaci trattati, vesciche trattate, intestini trattati, ciccioli, grassi animali fusi, prodotti della pesca trasformati, prodotti a base di latte o ovoprodotti;
le aziende che fabbricano, trasformano, trattano, depositano o consegnano soltanto prodotti dell’apicoltura.
L’autorizzazione è rilasciata se l’attività interessata adempie le condizioni determinanti previste dalla legislazione sulle derrate alimentari.
Le ristrutturazioni nelle aziende autorizzate che potrebbero ripercuotersi sull’igiene delle derrate alimentari devono essere notificate alla competente autorità cantonale di esecuzione.
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