817.02ODerrFederal Council Ordinance1 mag 2017Fonte originale
L’immissione sul mercato di derrate alimentari che sono OGM, che li contengono o che ne sono state ricavate (prodotti OGM) e sono destinate a essere consegnate ai consumatori necessita dell’autorizzazione dell’USAV.
L’autorizzazione è rilasciata se i prodotti di cui al capoverso 1:
sono sicuri in base allo stato attuale della scienza;
soddisfano le disposizioni e i requisiti secondo le seguenti leggi:
1. legge federale del 16 dicembre 20051sulla protezione degli animali,
2. LPAmb,
3. LIG,
4. legge del 28 settembre 20122sulle epidemie,
5. legge del 29 aprile 19983sull’agricoltura,
6. legge del 1° luglio 19664sulle epizoozie;
c. soddisfano anche i requisiti relativi alla legislazione in ambito ambientale previsti per tali prodotti dall’ordinanza del 10 settembre 2008*5* sull’emissione deliberata nell’ambiente; sono esclusi i prodotti ricavati da OGM.
In caso di derrate alimentari che sono OGM o che li contengono, lʼUSAV trasmette la domanda di autorizzazione all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) per una valutazione nella propria sfera di competenza. L’USAV rilascia l’autorizzazione se l’UFAM nel quadro delle sue competenze acconsente all’immissione sul mercato.
In caso di derrate alimentari che soddisfano le condizioni esposte qui di seguito, si applicano le condizioni e la procedura di autorizzazione di cui agli articoli 17 e 19:
le derrate alimentari sono state ottenute da microorganismi geneticamente modificati;
sono state fabbricate in un sistema chiuso secondo l’articolo 3 lettera h dell’ordinanza del 9 maggio 20126sull’impiego confinato;
sono state separate da tali organismi, sono depurate e chimicamente definibili.
Una derrata alimentare è considerata depurata ai sensi del capoverso 4 lettera c quando in essa non possono essere rilevati residui di DNA del microorganismo geneticamente modificato.
Il DFI può stabilire quali derrate alimentari di cui al capoverso 4, se autorizzate da un’autorità estera con una procedura comparabile a quella dell’articolo 17, possono essere immesse sul mercato senza autorizzazione dell’USAV.
Per ilresto, la procedura di autorizzazione è disciplinata dal DFI.