817.02ODerrFederal Council Ordinance1 mag 2017Fonte originale
Non occorre un’autorizzazione per la presenza di materiale di cui all’articolo 31 capoverso 1 se:
il materiale è presente soltanto in quantità minime;
è possibile dimostrare che sono stati adottati i provvedimenti adeguati per evitare la presenza di tale materiale; e
in base allo stato della scienza o all’esperienza è possibile escludere una violazione dei principi di cui agli articoli 6–9 LIG.
Il DFI stabilisce il limite entro il quale le quantità di cui al capoverso 1 lettera a vanno considerate minime. Disciplina la procedura per valutare se il materiale soddisfa la condizione di cui al capoverso 1 lettera c.
L’USAV procede alla verifica. Definisce in un’ordinanza il materiale che soddisfa la condizione di cui al capoverso 1 lettera c.
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