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Commenti: Art. 33 | Omnilex
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ODerr · Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso
Art. 33
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Art. 33
817.02
ODerr
Federal Council Ordinance
1 mag 2017
Fonte originale
Chiunque consegna o importa derrate alimentari che sono OGM, che li contengono o che ne sono state ricavate deve:
nel primo caso, informare l’acquirente mediante un’apposita documentazione; quest’obbligo non si applica alla consegna ai consumatori;
nel secondo caso, esigere un’apposita documentazione.
Si può rinunciare alla documentazione se:
nessun ingrediente contiene tale materiale in misura superiore allo 0,9 per cento in massa; e
si può dimostrare che sono state adottate misure adeguate per evitare la presenza di tale materiale nell’ingrediente.
Non si può rinunciare alla documentazione per i microorganismi impiegati a fini tecnologici.
Il DFI disciplina il contenuto e la durata di conservazione della documentazione.
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