817.02ODerrFederal Council Ordinance1 mag 2017Fonte originale
Gli oggetti d’uso possono essere trattati unicamente con biocidi e a essi possono essere aggiunti intenzionalmente solo biocidi i cui principi attivi sono elencati negli allegati 1 o 2 OBioc1per l’uso corrispondente.
Agli oggetti d’uso che contengono biocidi o sono trattati con questi ultimi si applicano per analogia gli articoli 31–31b e 62c OBioc.2
Per l’utilizzo di biocidi nei cosmetici e nei giocattoli il DFI stabilisce limitazioni più severe.