817.02ODerrFederal Council Ordinance1 mag 2017Fonte originale
Per poter essere consegnati ai consumatori, determinati oggetti d’uso devono presentare informazioni pertinenti sui pericoli derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto nella durata di impiego normale o ragionevolmente prevedibile e che non sono immediatamente riconoscibili senza le relative avvertenze.
Le indicazioni sugli oggetti d’uso devono essere apposte:
in un punto ben visibile;
con caratteri facilmente leggibili e indelebili;
in almeno una lingua ufficiale della Confederazione; eccezionalmente possono essere redatte in un’altra lingua solo se in tal modo i consumatori in Svizzera sono informati sull’oggetto d’uso in modo sufficiente e inequivocabile.
Sono vietate le indicazioni di qualsiasi genere che attribuiscono a oggetti d’uso proprietà atte a guarire, lenire o prevenire malattie (p. es. proprietà medicinali o terapeutiche, azione disinfettante o antinfiammatoria).
Per i prodotti di cura dentaria e della cavità orale sono autorizzate le indicazioni relative alle proprietà anticarie e ad altre proprietà preventive di medicina dentaria solo se possono essere scientificamente dimostrate.
Il DFI disciplina:
i dettagli della caratterizzazione degli oggetti d’uso nonché i limiti dell’ammissibilità della pubblicità per questi ultimi;
le modalità di configurazione e di apposizione delle indicazioni;
i requisiti relativi alla presentazione e all’imballaggio.
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