Le aziende alimentari che svolgono autonomamente analisi relative agli agenti zoonotici sottoposti a un programma di sorveglianza ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti dʼuso sono tenute:
[RU 2017 339; 2018 4171all. 2 n. 2,4209all. 8 n. 5.RU 2020 2441art. 22]. Vedi ora l’art. 18 cpv. 2 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso (RS 817.032 ). ↩
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