817.02ODerrFederal Council Ordinance1 mag 2017Fonte originale
Devono essere rintracciabili su tutti i livelli di fabbricazione, trasformazione e distribuzione:
le derrate alimentari;
gli animali da reddito destinati alla produzione di derrate alimentari;
le sostanze che saranno presumibilmente trasformate in derrate alimentari;
i materiali e oggetti;
i cosmetici;
i giocattoli.
Chiunque commerci prodotti di cui al capoverso 1 deve essere in grado di indicare alle competenti autorità cantonali d’esecuzione:
da chi ha ottenuto i prodotti; e
a chi li ha forniti; è fatta salva la consegna diretta ai consumatori.
Chiunque commerci derrate alimentari di origine animale, germogli o semi per la produzione di germogli deve inoltre garantire che siano messe a disposizione dell’azienda alimentare a cui sono forniti i prodotti e, su richiesta, dell’autorità di esecuzione competente le seguenti informazioni:
una descrizione esatta del prodotto;
il volume o la quantità del prodotto;
il nome e l’indirizzo dell’azienda alimentare da cui è stato spedito il prodotto;
il nome e l’indirizzo del proprietario precedente, se non si tratta dell’azienda alimentare da cui è stato spedito il prodotto;
il nome e l’indirizzo dell’azienda alimentare a cui è spedito il prodotto;
il nome e l’indirizzo del nuovo proprietario, se non si tratta dell’azienda alimentare a cui è spedito il prodotto;
un numero di riferimento per identificare la partita, il lotto o la spedizione;
la data di spedizione.
Le informazioni di cui ai capoversi 2 e 3 relative alle derrate alimentari devono essere conservate almeno fino a quando si può presumere che il prodotto non sia stato consumato. Per gli oggetti d’uso di cui al capoverso 1 lettere d–f, il DFI disciplina la durata di conservazione delle informazioni secondo il capoverso 2.
Chiunque importa prodotti da un Paese in cui non vige un sistema analogo di rintracciabilità è responsabile della loro rintracciabilità per quanto sia necessario ad escludere che la sicurezza dei prodotti sia messa in pericolo. Il grado della responsabilità è proporzionale al potenziale di pericolo del prodotto.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.