817.02ODerrFederal Council Ordinance1 mag 2017Fonte originale
Le aziende che fabbricano, trasformano, trattano, depositano o trasportano derrate alimentari od oggetti d’uso che sono destinati all’esportazione e non adempiono le prescrizioni della legislazione svizzera sulle derrate alimentari devono notificare alla competente autorità cantonale di esecuzione:
il genere e la quantità delle merci destinate all’esportazione;
in che misura le merci in questione differiscono dalla legislazione svizzera.
Un’azienda ai sensi del capoverso 1 può presentare all’USAV una domanda di riconoscimento come azienda esportatrice se il Paese di destinazione lo richiede ai fini dell’importazione. L’azienda deve allegare alla domanda le prescrizioni legali applicabili del Paese di destinazione in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.
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