817.02ODerrFederal Council Ordinance1 mag 2017Fonte originale
Le derrate alimentari destinate all’esportazione che non sono conformi alle prescrizioni della legislazione svizzera sulle derrate alimentari devono essere esplicitamente contrassegnate come destinate all’esportazione.
I prodotti esportati con una denominazione geografica protetta secondo la legislazione svizzera devono soddisfare le prescrizioni svizzere che stabiliscono i requisiti per l’utilizzazione delle denominazioni geografiche.
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