Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 20 giugno 20141sulle derrate alimentari (LDerr);
visto l’articolo 29 della legge del 7 ottobre 19832sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
visti gli articoli 16 capoverso 2 e 17 della legge del 21 marzo 20033sull’ingegneria genetica (LIG);
visti gli articoli 4 capoverso 1 e 7 capoverso 1 della legge federale del 12 giugno 20094sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19955sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),
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