Le derrate alimentari che contengono contaminanti menzionati negli allegati 1–10 in misura superiore ai tenori massimi ivi definiti non possono essere né immesse sul mercato né utilizzate come ingredienti alimentari.
Le derrate alimentari conformi ai tenori massimi stabiliti negli allegati 1–10 non possono essere miscelate con derrate alimentari che superano tali tenori massimi.
Le derrate alimentari che devono essere sottoposte a cernita o ad altro trattamento fisico allo scopo di ridurre la contaminazione non possono essere miscelate con derrate alimentari destinate al consumo umano diretto o all’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari.
Le derrate alimentari che contengono contaminanti di cui all’allegato 2 non possono essere sottoposte a detossificazione mediante trattamenti chimici.
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