Le aziende alimentari che fabbricano e immettono sul mercato le derrate alimentari elencate nell’allegato 11 devono adottare misure appropriate per:
rispettare i valori indicativi dei contaminanti per la verifica della buona prassi procedurale di cui all’allegato 11;
mantenere il più basso possibile il tenore di acrilammide.
Esse registrano le misure adottate. Fanno eccezione le aziende di commercio al dettaglio e le aziende che riforniscono direttamente il commercio al dettaglio locale. Queste sono tenute solo a presentare le prove dell’applicazione delle misure.
In caso di superamento dei valori indicativi la buona prassi procedurale è considerata inadempiuta. Devono essere adottate le misure correttive necessarie nell’ambito del controllo autonomo.
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