(art. 21 cpv. 1 e 2 e 22 cpv. 4)
Derrate alimentari alle quali non si applica l’obbligo della dichiarazione del valore nutritivo
- i prodotti non trasformati costituiti da un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
- i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che sono costituiti da un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
- l’acqua destinata al consumo umano, compresa l’acqua alla quale sono stati aggiunti unicamente anidride carbonica o aromi;
- le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
- il sale e i succedanei del sale;
- gli edulcoranti da tavola;
- l’estratto di caffè, l’estratto di caffè solubile, il caffè solubile o istantaneo, l’estratto di cicoria, la cicoria solubile o istantanea, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
- le infusioni a base di erbe o di frutta, i tè, tè deteinato, tè o estratto di tè solubile o istantaneo, il tè o estratto di tè deteinato solubile o istantaneo senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutritivo del tè;
- gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli ai quali sono stati aggiunti unicamente aromi;
- gli aromi;
- gli additivi alimentari;
- i coadiuvanti tecnologici;
- gli enzimi alimentari;
- la gelatina;
- i composti di gelificazione per marmellate;
- i lieviti;
- le gomme da masticare;
- le derrate alimentari confezionate in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm2;
- le derrate alimentari fabbricate artigianalmente, fornite direttamente dal fabbricante ai consumatori o ad aziende alimentari locali che le forniscono direttamente ai consumatori;
- le bevande con un tenore alcolico superiore allʼ1,2 per cento in volume;
- le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato.