818.101.1OEpFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
I Cantoni sorvegliano l’osservanza:
dell’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 12 LEp;
della procedura di sterilizzazione di cui all’articolo 25 capoverso 1;
dei provvedimenti di prevenzione di cui agli articoli 27–30 e dei provvedimenti di cui all’articolo 31 negli alloggi collettivi cantonali per richiedenti l’asilo;
dell’elenco delle priorità di cui all’articolo 61 nell’attribuzione degli agenti terapeutici;
dei provvedimenti igienici di cui all’articolo 66.
Eseguono i provvedimenti che il Consiglio federale prescrive in una situazione particolare secondo l’articolo 6 LEp e in una situazione straordinaria secondo l’articolo 7 LEp, se esso non dispone altrimenti.
Designano le autorità e le istituzioni che, negli ambiti delle competenze cantonali, sono responsabili dell’esecuzione della legge sulle epidemie e della presente ordinanza.
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