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Commenti: Art. 23 | Omnilex
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OEp · Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano
Art. 23
Art. 22
Art. 24
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Art. 23
Art. 22
Art. 24
818.101.1
OEp
Federal Council Ordinance
1 gen 2016
Fonte originale
I centri nazionali di riferimento designati dall’UFSP assolvono in particolare i seguenti compiti:
diagnostica di riferimento inclusa la caratterizzazione degli agenti patogeni o del loro effetto;
gestione di una raccolta di riferimento o garanzia dell’accesso a una raccolta di questo tipo;
sviluppo della metodologia e ricerca;
consulenza e formazione delle autorità e degli specialisti;
collaborazione internazionale e istituzione di reti;
assistenza dell’UFSP nell’individuazione e nella sorveglianza delle malattie trasmissibili.
Se necessario, i centri nazionali di riferimento possono essere incaricati di eseguire i seguenti compiti supplementari:
supporto dell’UFSP e dei Cantoni nelle indagini epidemiologiche;
attuazione di specifici modelli diagnostici della Confederazione;
supporto nell’esecuzione dei provvedimenti;
predisposizione di materiale che serve al prelievo e all’invio di campioni;
trasferimento della metodologia ad altri laboratori;
garanzia della diagnostica primaria in caso di offerta insufficiente sul mercato.
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