818.101.1OEpFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Le autorità scolastiche provvedono affinché al momento dell’entrata del bambino alla scuola per l’infanzia o elementare la rappresentanza legale sia informata su morbillo, vaccinazione contro il morbillo e su provvedimenti che le autorità cantonali possono adottare in caso di epidemia di morbillo.
Il capoverso 1 si applica per analogia alle strutture di custodia collettiva diurna.
Le autorità scolastiche e le strutture di custodia collettiva diurna provvedono affinché la rappresentanza legale riceva informazioni ai sensi del capoverso 1 in caso di comparsa di malattie con effetti gravi come quelli del morbillo.
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