818.101.1OEpFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Gli istituti di pena devono garantire a tutte le persone in loro custodia l’accesso a provvedimenti di prevenzione adeguate. L’attuazione dei provvedimenti è commisurata ai rischi esistenti di infezione e contagio. La situazione epidemiologica, lo stato di salute e il comportamento delle persone interessate, la durata della custodia e le condizioni di detenzione devono essere adeguatamente considerati.
Gli istituti di pena provvedono in particolare affinché le persone in loro custodia:
dopo l’entrata nell’istituto siano interrogate in tempo utile, se possibile da parte di personale medico specializzato, sui rischi di esposizione e sui possibili sintomi di malattie infettive, in particolare HIV/Aids, di altre malattie trasmissibili sessualmente o attraverso il sangue nonché di tubercolosi e, se necessario, sia loro offerta una visita medica;
dopo l’entrata nell’istituto siano informate in tempo utile in una lingua a loro comprensibile sulle malattie infettive e sui possibili sintomi, in particolare HIV/Aids, su altre malattie trasmissibili sessualmente o attraverso il sangue nonché sulla tubercolosi;
abbiano accesso a mezzi e terapie appropriati alle esigenze e alla situazione per prevenire malattie trasmissibili sessualmente o attraverso il sangue, in particolare a preservativi, materiale da iniezione sterile e cure basate sulla prescrizione di stupefacenti;
abbiano accesso a cure mediche appropriate e a vaccinazioni secondo il piano nazionale di vaccinazione.
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