818.101.1OEpFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Nell’esercizio della loro attività i medici collaborano all’attuazione del piano nazionale di vaccinazione.
Assolvono i seguenti compiti:
informano le persone interessate dalle raccomandazioni di vaccinazione o i loro rappresentanti legali in base al loro stato vaccinale sul piano nazionale di vaccinazione e sui rischi di trasmissione e di malattia per le persone non vaccinate;
mettono i mezzi ufficiali d’informazione della Confederazione o dei Cantoni a disposizione delle persone interessate dalle raccomandazioni di vaccinazione o dei loro rappresentanti legali.
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